Art. 1.

      1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, è sostituito dal seguente:

      «Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto tra i generali di Corpo d'armata della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo ed è nominato e revocato, anche prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa».